| CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA | |
| 1) | Le consegne si intendono sempre Franco Stagno , all'avviso di macchinari /merci
pronti per la spedizione, o (in mancanza ) con la consegna al vettore : anche
se venduti "franco destino". Le consegne sono subordinate a imprevisti e cause di forza maggiore . |
| 2) | I materiali viaggiano a rischio e pericolo del Committente anche se spediti in "porto franco". Trascorsi otto giorni dall'arrivo della merce a destino, mancandocontestazioni essa si intende definitivamente accettata. |
| 3) | Gli estremi di funzionamento,di resa,di peso dei macchinari,ricambi e/o impianti, riferiti nei cataloghi,si intendono approssimativi ed al solo titolo indicativo. La merce si intende sempre venduta come vista e trovata di completo gradimento. Si declina ogni responsabilita' per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e verso chiunque, provocati dall'uso della merce fornita. |
| 4) | I pagamenti restano ritenuti validi esclusivamente se fatti direttamente alla nostra Sede, in caso di accettazione di Cambiali,Tratte o Ricevute Bancarie, il mancato pagamento alla presentazione, ristabilisce senz'altro l'obbligo di effettuare il pagamento alla ns Sede. |
| 5) | I termini di pagamento e di consegna sono essenziali a favore della venditrice. |
| 6) | Per le fatture per le quali é previsto il pagamento in contanti, qualora questo non sia avvenuto entro il decimo giorno dalla data di emissione sarà emessa tratta a vista con spese senz'altro avviso. |
| 7) | Non sono ammessi sconti e arrotondamenti. |
| 8) | L'imballo e gli oneri sui mezzi di trasporto sono a carico del compratore. Il montaggio in opera o l'approntamento al lavoro delle macchine non sono compresi nel prezzo. Possono essere effettuati a richiesta del compratore a sue spese e rischio. |
| 9) | Gli interessi per il pagamento dilazionato, sono dovuti in ragione del tasso legale maggiorato di 5 punti. |
| 10) | Tutti i macchianari e merci si intendono compravenduti con la riserva della propietà fino a totale pagamento per contanti. |
| 11) | Per qualsiasi controversia è competente il foro di Pisa. |